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Novità Irpef - Ires
18 Giugno 2011

Imposte rideterminate a seguito del mancato reinvestimento di plusvalenze qualificate: istituiti i codici tributo.

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Con la Risoluzione n. 63 del 10 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte rideterminate a seguito della presenza di plusvalenze non reinvestite, ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introdotto dal Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008.

La disposizione in questione prevede, a determinate condizioni, l’applicazione di un regime speciale di esenzione di imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate, qualora entro due anni dal loro conseguimento siano reinvestite.

Qualora, appunto, le plusvalenze non vengano reinvestite, le imposte dovranno essere rideterminate.
L’Agenzia delle Entrate si è occupata, in particolare, delle plusvalenze originate da cessioni di partecipazioni qualificate, precisando che le imposte devono essere rideterminate ricalcolando il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione. Il risultato della riliquidazione deve essere indicato, a partire dalle dichiarazioni 2011, nel rigo RT28, colonna 2, dei modelli Unico persone fisiche ed enti non commerciali, al netto degli interessi (che devono essere versati congiuntamente all’imposta dovuta).

I codici tributo istituiti con la Circolare del 10 giugno riguardano il versamento dell’imposta rideterminata ai fini Irpef, di quella rideterminata ai fini Ires, dell’addizionale comunale all’Irpef rideterminata e dell’addizionale regionale all’Irpef rideterminata. La rideterminazione si riferisce, come detto, alla presenza di plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, non reinvestite.

I codici tributo relativi all’Irpef ed all’Ires devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Il codice tributo relativo all’addizionale comunale deve essere indicato nella sezione “Ici ed altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nella colonna “Codice ente/codice comune” deve essere indicato il codice catastale identificativo del Comune di riferimento.

Infine, il codice relativo all’addizionale regionale deve essere indicato nella sezione “Regioni” insieme al codice Regione, in corrispondenza, anche in questo caso, delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

L’anno che deve essere indicato nel campo “anno di riferimento” è l’anno nel quale l’imposta è stata rideterminata.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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