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Novità Irpef - Ires
7 Luglio 2012

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero ed imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero: l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

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Nella Circolare n. 28 del 2 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove imposte sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Riguardo all’Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), questa riguarda anche gli immobili che sono stati oggetto di emersione (scudo fiscale) sia mediante la procedura della regolarizzazione, sia mediante rimpatrio giuridico.

La misura dell’imposta è stabilita nella percentuale dello 0,76, in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale ed in proporzione ai mesi nei quali si è protratto il diritto.

Nella Circolare sono individuati specificamente i soggetti ai quali si applica l’Ivie. Si tratta dei proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, dei titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (non i titolari della nuda proprietà); dei concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali; dei locatari per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

L’imposta, inoltre, trova applicazione anche nel caso in cui gli immobili siano detenuti dai soggetti suddetti tramite una società fiduciaria e nei casi in cui i beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche che agiscono quali persone interposte (l’effettiva disponibilità degli immobili è attribuita a persone fisiche residenti).

Quanto alla base imponibile dell’imposta, questa deve essere individuata nel valore dell’immobile, ossia nel costo risultante dall’atto di acquisto o dal contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto del diritto reale diverso dalla proprietà (o ancora, qualora il valore non sia rilevabile da un contratto, questo dovrà essere individuato in base ai criteri dettati dalla legislazione del Paese nel quale l’immobile è situato).

Se l’immobile è stato costruito, si farà riferimento al costo di costruzione risultante dalla documentazione.

Se mancano tutti questi elementi, si guarda al valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare (o al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

Se l’immobile è stato acquistato per donazione o successione, il valore sarà quello risultante dalla dichiarazione di successione o dall’atto registrato o da altro atto previsto dall’ordinamento estero. Altrimenti si guarda al costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante, risultante dalla documentazione. Se tale documentazione non è presente, si guarda al valore di mercato.

Un paragrafo specifico della Circolare del 2 luglio è destinato all’individuazione della base imponibile dell’Ivie in caso di immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia).

In questo caso, il valore dell’immobile da prendere in considerazione è il valore catastale, preso a base per la determinazione delle imposte di natura reddituale o patrimoniale dovute nel Paese nel quale l’immobile è situato.

In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo nel quale è situato l’immobile.

Il versamento dell’imposta non è dovuto nel caso nel quale l’importo non superi 200 Euro (soglia di esenzione). Tale soglia trova applicazione per gli immobili di valore non superiore a 26.381 Euro. Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere dalle quote e dal periodo di possesso, e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta relativo alle imposte pagate all’estero.

Infatti, dall’imposta dovuta può essere detratto un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero nel quale è situato l’immobile. Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.

Altro aspetto interessante della disciplina dell’Ivie è rappresentato dalla determinazione dell’imposta in caso di immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e dei soggetti che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l’Italia, tutti soggetti la cui residenza fiscale sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.

In queste ipotesi, l’Ivie è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 %. L’aliquota ridotta continua ad essere applicata in tutto il periodo nel quale il lavoratore presta la propria attività all’estero.

Dall’imposta dovuta per l’immobile destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze deve essere detratta la somma di 200 Euro, rapportata al periodo dell’anno nel quale si protrae la destinazione in questione. Non trova, però, applicazione la soglia di esenzione dei 200 Euro.

Inoltre, come avviene per l’Imu in Italia, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’immobile adibito ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 Euro.

L’imposta deve essere versata dai contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo di riferimento, a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti ed è consentita la rateizzazione.

La seconda parte della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicata all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Sono soggette a tale imposizione anche le attività finanziarie che sono state oggetto di emersione, mediante la procedura della regolarizzazione.

L’imposta, invece, non si applica alle attività finanziarie amministrate da intermediari finanziari italiani o alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed al periodo di detenzione.

L’imposta si applica ai soggetti che detengono le attività finanziarie all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale ed indipendentemente dal modo in cui le hanno acquisite.

Nella Circolare vengono, altresì, indicate specificamente le attività finanziarie che sono oggetto dell’imposta.

Riguardo alla base imponibile, questa è individuata nel valore delle attività finanziarie, ossia nel valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare (o al termine del periodo di detenzione), nel luogo nel quale sono detenute.

Se le attività sono quotate nei mercati regolamentati, si deve fare riferimento al loro valore nei mercati medesimi.

Se le attività non sono negoziate in mercati regolamentati o se le attività quotate sono escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. Se manca sia il valore nominale, sia il valore di rimborso, si deve guardare al valore di acquisto dei titoli.

La misura dell’imposta è determinata nell’1 per mille, per gli anni 2011 e 2012, e dell’1,5 per mille, per gli anni successivi.

Dall’imposta si detrae un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero nel quale sono detenute le attività finanziarie. Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Anche in questo caso, l’imposta deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo di riferimento, a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti ed è consentita la rateizzazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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