Con la Risoluzione n. 27 del 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo “4041”, “4042” e “4043”, istituiti con una Risoluzione del 7 giugno 2012, per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
La ridenominazione si è resa necessaria a seguito dell’evoluzione normativa in materia. La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha, infatti, modificato il Decreto Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevedendo la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia, a partire dal 2012 (invece che dal 2011).
Conseguentemente, i versamenti relativi alle due imposte già effettuati per l’anno 2011 si devono considerare eseguiti in acconto per l’anno 2012.
I codici in questione sono stati ridenominati come versamento delle imposte in questione a titolo di saldo. Il primo codice (“4041”) deve essere utilizzato per il versamento del saldo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero; il secondo codice (“4042”) per il saldo della medesima imposta versato dalle società fiduciarie; il terzo codice (“4043”) per il versamento del saldo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
Con la Risoluzione del 19 aprile 2013, inoltre, sono stati istituiti, per il versamento degli acconti delle medesime imposte, i codici tributo “4044”, “4045”, “4046”, “4047” e “4048”. Il primo deve essere utilizzato per il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero; il secondo per il versamento della seconda rata dell’acconto o dell’acconto in unica soluzione della medesima imposta; il terzo per il versamento dell’acconto, sempre dell’Ivie, da parte delle società fiduciarie; il quarto per il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero; il quinto, ed ultimo, per il versamento della seconda rata dell’acconto o dell’acconto in unica soluzione con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
I codici predetti devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, deve essere indicato, nel campo “anno di riferimento”, l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento.
Nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha anche precisato, con riferimento ai codici “4041”, “4043”, “4044” e “4047”, che, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, in caso di versamento rateale, deve essere riportato il numero della rata, con l’indicazione, nella prima parte, del numero della rata in pagamento e, nella seconda parte, del numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione deve essere indicato il codice “0101”.
Infine, con riferimento al codice “4046”, sempre nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, deve essere indicato il mese al quale si riferisce l’acconto. Più precisamente, “0006” per il primo acconto, e “0011” per il secondo acconto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.