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14 Dicembre 2013

Imposta sostitutiva sui redditi finanziari in regime di risparmio amministrato: l’Agenzia chiarisce come determinare l’acconto per il 2013.

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Nella Risoluzione n. 91 del 12 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, previsto dall’articolo 2, comma 5, del Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013.

Con tale disposizione, è stato introdotto l’obbligo per gli intermediari di versare l’acconto suddetto entro il 16 dicembre di ciascun anno.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la Risoluzione n. 88 del 9 dicembre 2013 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per versare tale acconto (vedi notizia in questa stessa newsletter Misterfisco).

Riguardo alle modalità di determinazione dell’importo dell’acconto, la norma prevede che venga versato il 100 % dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno.

Pertanto, l’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2013 sarà pari alla somma dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo compreso tra novembre 2012 e settembre 2013 (l’imposta sostitutiva in questione, infatti, si paga il 16 del secondo mese successivo a quello nel quale è stata applicata), a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.

Il versamento dell’acconto potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.

L’eventuale eccedenza del versamento dell’acconto effettuato per l’imposta sostitutiva dell’anno successivo, potrà essere scomputata dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo anno.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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