NULL
Novità Irpef - Ires
17 Dicembre 2011

Imposta sostitutiva sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine: trova applicazione anche se il finanziamento e’ assunto per estinguere precedenti debiti.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 121 del 13 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo al corretto trattamento fiscale da applicare, ai fini dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine (con durata superiore ai diciotto mesi), conclusi per estinguere debiti pregressi. In particolare, le richieste di chiarimenti, rispetto alle quali si è pronunciata l’Agenzia, riguardano i contratti di finanziamento conclusi dalle società holding per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate.

In questi casi la società holding ha la disponibilità finanziaria delle somme erogate con il finanziamento. La società medesima provvede, poi, a trasferire, sulla base di un rapporto di mandato, il finanziamento, pro-quota, alle società controllate, affinché facciano fronte ai propri debiti pregressi.

Le incertezze riguardo all’applicabilità dell’imposta sostitutiva predetta in queste situazioni sono derivate da una Sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2009 nella quale è stato affermato che la ratio legis della norma che prevede l’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva “è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”.

Alla luce di tale pronuncia della Suprema Corte, alcuni operatori del settore hanno ritenuto che l’imposta sostitutiva potesse trovare applicazione soltanto in riferimento alle operazioni di finanziamento che si traducono, appunto, in investimenti produttivi, capaci di creare nuova ricchezza. Tale interpretazione escluderebbe l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti finalizzati esclusivamente all’estinzione di debiti pregressi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in esame, ha affermato che nella disposizione normativa che prevede l’imposta sostitutiva in questione, in realtà, non assumono rilevanza le finalità alle quali è destinato il finanziamento. Secondo l’Agenzia, possono, quindi, rientrare nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti debiti.  

Tale conclusione non è in contrasto con la Sentenza della Cassazione. In essa, infatti, veniva negata l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto il contratto in relazione al quale sarebbe stata applicata non determinava la concessione al debitore della disponibilità di nuove risorse finanziarie (non si trattava, quindi, di un contratto di finanziamento vero e proprio), ma soltanto la rimodulazione di modi e tempi di restituzione di un credito già erogato.
 
Del resto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in una precedente propria Risoluzione del 28 febbraio 2008, aveva già precisato che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può trovare applicazione anche in relazione a finanziamenti concessi da enti di previdenza ai propri iscritti per estinguere dei mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile abitativo.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto