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Novità Irpef - Ires
6 Aprile 2013

Imposta sostitutiva per le retribuzioni erogate nel settore privato in relazione alla produttivita’: approvate le modalita’ di attuazione per il 2013.

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Con un Decreto interministeriale, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 22 gennaio 2013, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013, sono state approvate le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013, in virtù di quanto stabilito nella Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità per il 2013).

Tali misure prevedono l’applicazione di agevolazioni fiscali alle somme erogate a titolo di retribuzione della produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, dalle associazioni di lavoratori più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Tali somme saranno soggette ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %.

L’agevolazione riguarda soltanto il settore privato ed i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2012, a 40.000 Euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno alla medesima imposta sostitutiva.

Nel Decreto è precisato che la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso del 2013, a 2.500 Euro lordi.

All’articolo 2 del Decreto vengono, poi, individuate le voci retributive che possono essere qualificate come retribuzione di produttività e che, quindi, possano beneficiare del regime fiscale agevolato.

Si tratta delle voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione o delle voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento specificamente individuate nel Decreto.

Le aree di intervento in questione sono:

– la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili;

– l’introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;

– l’adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, al fine di facilitare l’attivazione di strumenti informatici;

– l’attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.

All’articolo 3 del Decreto, è previsto che, al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l’incremento della produttività del lavoro e la verifica della conformità degli accordi stipulati alle disposizioni del Decreto medesimo, i datori di lavoro dovranno depositare i contratti, presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con in allegato un’autodichiarazione di conformità dell’accordo alle disposizioni del Decreto.

Infine, entro il 30 novembre 2013, il Governo dovrà confrontarsi con le parti sociali per acquisire informazioni riguardo all’applicazione dei contratti suddetti ed all’effettiva idoneità delle misure previste rispetto agli obiettivi di incremento della produttività.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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