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15 Luglio 2011

Il Decreto Sviluppo e’ stato convertito in Legge: nuovi crediti d’imposta ed interventi di semplificazione fiscale.

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E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, la Legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (cosiddetto Decreto Sviluppo). La Legge è entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione. Essa prevede molte conferme, ma anche alcune modifiche rispetto al testo originario del Decreto Sviluppo.

Ricordiamo qui alcune novità introdotte con la Legge di conversione:

– Credito d’imposta per le imprese che finanziano negli anni 2011 e 2012 progetti di ricerca scientifica in favore di Università o altri enti pubblici. Si tratta di un credito d’imposta pari al 90 % dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del triennio 2008-2010.

– Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. E’ stata rifinanziata l’agevolazione prevista dalla Legge n. 296 del 2006 (cosiddetta Visco-sud) consistente in un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive situate in aree svantaggiate del Mezzogiorno. Le risorse necessarie all’attuazione di tale agevolazione fiscale verranno individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e del cofinanziamento nazionale.

– Credito d’imposta per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” nelle Regioni meridionali, determinando un incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori impiegati nei dodici mesi precedenti.

– In sede di accertamento, gli accessi presso le imprese non potranno avere cadenza inferiore al semestre. Inoltre, le verifiche presso le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi non potranno durare più di quindici giorni lavorativi, in un periodo di tre mesi.

– I lavoratori dipendenti ed i pensionati non dovranno più comunicare ogni anno al sostituto d’imposta i dati per ottenere le detrazioni per i familiari a carico.       

– E’ stato abolito l’obbligo della comunicazione preventiva dell’inizio dei lavori per beneficiare dell’agevolazione del 36 % per le ristrutturazioni edilizie.

– Le imprese in contabilità semplificata potranno dedurre le spese fino ad un importo di 1.000 Euro relative a corrispettivi periodici, per servizi a cavallo tra due annualità, nel periodo d’imposta nel quale ricevono la fattura.

– Eliminato, nell’ambito dello spesometro, l’obbligo di comunicazione dei pagamenti per importi non inferiori a 3.600 Euro effettuati con carte di credito, debito o prepagate. Tali operazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, come stabilito dal Decreto Legge sulla manovra economica, direttamente dagli operatori finanziari che emettono le carte di credito, di debito o prepagate.

– Il contribuente potrà trasformare la richiesta di rimborso inserita in dichiarazione in una richiesta di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Dovrà, a tale scopo, presentare una nuova dichiarazione entro 120 giorni dal termine ordinario.

– E’ stato stabilito che i versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, anche se possono essere effettuati esclusivamente per via telematica.

– Il regime di contabilità semplificata è stato esteso alle imprese di servizi con ricavi fino a 400.000 Euro ed alle altre imprese con ricavi fino a 700.000 Euro.

– Non sarà più necessario compilare la scheda carburante, in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.
     
– Nuove regole riguardo alle misure cautelari ed esecutive che possono essere adottate dall’Amministrazione finanziaria in caso di debiti tributari dei contribuenti: se i debiti sono di importo inferiore a 20.000 Euro ed il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio, non potrà essere iscritta ipoteca sull’abitazione principale del contribuente, né si potrà procedere ad espropriazione immobiliare. Le procedure in questione non sono comunque attivabili se i debiti tributari sono di importo inferiore a 8.000 Euro.
Inoltre, prima di procedere ad iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente, l’agente della riscossione deve sempre notificare al contribuente medesimo un’apposita comunicazione, nella quale renderà noto che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione. Se, poi, si tratta di debiti tributari di importo inferiore a duemila Euro, l’agente della riscossione, prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive, l’agente della riscossione deve comunque inviare due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.
Infine, in caso di cancellazione del fermo amministrativo sui beni mobili, il contribuente debitore non deve effettuare nessun pagamento né all’agente della riscossione, né al Pra.

– Novità riguardo alle cartelle scadute: a partire dai ruoli consegnati dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Sviluppo, gli interessi di mora non potranno più essere calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi indicati nella cartella.

– Sarà possibile scegliere autonomamente di rateizzare in sei quote trimestrali le somme di importo minore (fino a 2.000 Euro o a 500 Euro in caso di redditi soggetti a tassazione separata) dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Non è, quindi, più necessario presentare un’apposita istanza per ottenere la rateizzazione.

– L’importo massimo delle fatture, e delle autofatture, ricevute ed emesse nel corso del mese che potranno essere annotate in un unico documento riepilogativo è stato innalzato a 300 Euro.

– E’ stato stabilito che l’aliquota Iva del 10 % per la somministrazione del gas naturale per la combustione ai fini civili spetta per ogni singolo contratto fino a 480 metri cubi di gas somministrato, indipendentemente dal numero delle utenze allacciate.

– Sono stati concentrati in un’unica data (il 16 di ogni mese) i termini entro i quali gli enti pubblici devono provvedere ad effettuare i versamenti fiscali mediante il modello F24 EP.  
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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