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Novità Irpef - Ires
4 Febbraio 2012

Il Decreto Legge sulle liberalizzazioni entra in vigore: al via la nuova societa’ semplificata a responsabilita’ limitata e l’aliquota Imu ridotta per i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita.

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 il Decreto Legge n. 1 del 2012 in materia di liberalizzazioni, le cui disposizioni entrano in vigore nella medesima data del 24 gennaio.

Nel provvedimento sono state inserite una serie di disposizioni che, secondo quanto indicato nel Decreto medesimo, dovrebbero “favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l’introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all’implementazione della concorrenza dei mercati, nonchè alla facilitazione dell’accesso dei giovani nel mondo dell’impresa”.

Tra le diverse novità introdotte, ricordiamo, in particolare, riguardo al mondo delle imprese:

– la creazione del Tribunale delle imprese, ossia l’attribuzione alle sezioni specializzate, che già si occupavano delle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, di tutte le controversie relative ai rapporti tra soci, al trasferimento di partecipazioni sociali, di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali, ed ancora delle controversie tra soci e società, in materia di patti parasociali, contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Le sezioni specializzate si occuperanno, altresì, della cause aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano e delle cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società, quando rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

– la previsione nel codice civile di una nuova tipologia di società: la società semplificata a responsabilità limitata. Essa potrà essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. In particolare, l’atto costitutivo dovrà essere redatto per scrittura privata e dovrà contenere le generalità dei soci, la denominazione sociale con l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata ed il Comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un Euro sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione ed altri requisiti già previsti dall’articolo 2463 del codice civile (l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, comprensive di quelle specifiche relative all’amministrazione ed alla rappresentanza, le persone alle quali è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti).
L’atto costitutivo dovrà essere depositato entro quindici giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede della società, allegando la necessaria documentazione. L’iscrizione verrà effettuata con un’unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’Ufficiale del Registro dovrà procedere all’accertamento della sussistenza dei requisiti ed all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni.
Anche il verbale recante modificazioni all’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci dovrà essere redatto per scrittura privata, così come l’atto di trasferimento delle partecipazioni.
Quando il singolo socio perde il requisito dell’età, se l’assemblea convocata dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto. Se, poi, viene meno il requisito dell’età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, altrimenti si avrà lo scioglimento.

Riguardo alle novità di natura fiscale, ricordiamo:

– la previsione, nell’ambito delle misure per l’edilizia (articolo 56), della possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base dell’Imu, fino allo 0,38 %, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando rimanga tale destinazione e purchè non siano locati e, comunque, per un periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione dei lavori.

– la conferma, sempre nell’ambito delle misure per l’edilizia (articolo 57), dell’esenzione dall’Iva per le locazioni e gli affitti di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli per le quali non sia prevista la destinazione edificatoria, e di fabbricati. La novità è rappresentata dalla possibilità di rendere imponibili le locazioni (aliquota Iva del 10 %) nel caso in cui, nel relativo atto, il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e purchè si tratti di locazioni di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, o di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
Inoltre, con riferimento al regime Iva delle cessioni di fabbricati, è stato confermato il regime di esenzione, tranne che per le cessioni di fabbricati, effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. L’imponibilità Iva riguarda, inoltre, le cessioni per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione e riguardanti fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore ai quattro anni, in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata, o destinati ad alloggi sociali.       

Nel Decreto Legge sono state, inoltre, inserite una serie di norme relative alla tutela dei consumatori, ai servizi pubblici locali, all’esercizio delle professioni, oltre a diverse disposizioni finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture ed in materia di energia, di servizi bancari ed assicurativi, di trasporti e di altri ambiti nei quali il Governo intende effettuare le liberalizzazioni.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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