Con la Sentenza n. 21511 del 20 ottobre 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di redditi di impresa, nessuna norma stabilisce che i versamenti in denaro fatti dal titolare, a titolo di anticipazioni, in favore dell’azienda personale costituiscano sopravvenienze attive di quest’ultima, imponibili in quanto tali, non trattandosi né di ricavi, né di plusvalenze patrimoniali, nè di sopravvenienze. I versamenti dell’imprenditore alla sua azienda personale non sono contemplati dalla legge ai fini dell’Irpef e, dunque, non costituiscono di per sé materia imponibile.
Tale affermazione vale naturalmente a meno che l’Amministrazione non dimostri che si tratta di somme non dichiarate di pari importo.
La Corte ha, quindi, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio impugnata dal contribuente, accogliendo il ricorso introduttivo da questi proposto. Le spese di giudizio, però, sono state compensate tra le parti, in quanto è stato riconosciuto che la soluzione della controversia dipende dall’interpretazione di norme resa difficoltosa dalla mancanza di specifici precedenti giudiziari.
A cura dell’Avv. Raffaella De Vico
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