NULL
Novità Irpef - Ires
10 Dicembre 2010

I versamenti del titolare alla propria azienda personale non costituiscono reddito d’impresa. Sentenza della Cassazione

Scarica il pdf

Con la Sentenza n. 21511 del 20 ottobre 2010, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di redditi di impresa, nessuna norma stabilisce che i versamenti in denaro fatti dal titolare, a titolo di anticipazioni, in favore dell’azienda personale costituiscano sopravvenienze attive di quest’ultima, imponibili in quanto tali, non trattandosi né di ricavi, né di plusvalenze patrimoniali, nè di sopravvenienze. I versamenti dell’imprenditore alla sua azienda personale non sono contemplati dalla legge ai fini dell’Irpef e, dunque, non costituiscono di per sé materia imponibile.

Tale affermazione vale naturalmente a meno che l’Amministrazione non dimostri che si tratta di somme non dichiarate di pari importo.

La Corte ha, quindi, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio impugnata dal contribuente, accogliendo il ricorso introduttivo da questi proposto. Le spese di giudizio, però, sono state compensate tra le parti, in quanto è stato riconosciuto che la soluzione della controversia dipende dall’interpretazione di norme resa difficoltosa dalla mancanza di specifici precedenti giudiziari.        

 

A cura dell’Avv. Raffaella De Vico

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto