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Novità Irpef - Ires
26 Febbraio 2011

I contributi sospesi per calamita’ naturali possono essere dedotti dai professionisti secondo il principio di cassa.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17 del 18 febbraio 2011, si è occupata della questione della deducibilità dei contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità naturali, in particolare da parte dei professionisti.

In una precedente Risoluzione dell’Agenzia del 2005 era stato precisato che i contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità naturali concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore nel periodo d’imposta relativo alla sospensione e sono deducibili dal reddito, in virtù del principio di cassa, nel periodo nel quale sono effettivamente recuperati in capo al dipendente.

L’art. 36, comma 32, del Decreto Legge n. 223 del 2006 ha poi confermato la deducibilità dei contributi in questione (prevedendola anche per i professionisti), ma solo nei periodi d’imposta nei quali i termini di versamento dei contributi sono sospesi. Il quesito posto all’Agenzia riguarda la possibilità per i professionisti di continuare a dedurre i contributi previdenziali secondo il principio di cassa (la deroga al principio di cassa prevista dalla norma avrebbe quindi carattere facoltativo).

L’Agenzia ha affermato che qualora la deroga al principio di cassa per la deduzione dei contributi non consenta di salvaguardare le finalità delle norme di sospensione della riscossione, dirette a garantire una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente residente nei territori colpiti dalla calamità naturale, si potrà continuare ad applicare il principio di cassa. I professionisti potranno, quindi, dedurre i contributi nel periodo nel quale provvedono al relativo versamento, secondo il principio di cassa, qualora ciò sia più conveniente per loro. Potranno, invece, seguire il principio di competenza qualora questo risulti essere più conveniente.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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