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Novità Irpef - Ires
16 Aprile 2011

Fusione di societa’ del consolidato fiscale nazionale: piena operativita’ dei limiti al riporto degli interessi passivi indeducibili.

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Con la Risoluzione n. 42 del 12 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alla disciplina del riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del TUIR, nelle operazioni di fusione e scissione relative a società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.

L’Agenzia ha ricordato che la normativa prevede un regime di particolare favore riguardo alla deducibilità degli interessi passivi nell’ambito del regime del consolidato fiscale nazionale.

Il meccanismo “solidaristico” vigente per il consolidato fa sì che, qualora esistano delle situazioni di eccedenze su base individuale (di ROL e di interessi indeducibili) di segno opposto, le società possono conferirle alla fiscal unit al fine di consentire, a livello di gruppo, la deduzione di interessi passivi altrimenti indeducibili su base individuale.

L’Agenzia ha, però, precisato che deve esserci una perfetta corrispondenza tra le eccedenze degli interessi passivi indeducibili su base individuale e, quindi, trasferite al consolidato e le eccedenze di ROL trasferite al medesimo consolidato. Le eventuali rimanenti eccedenze rispetto a quelle conferite a livello di gruppo non possono essere oggetto di ulteriore trasferimento al consolidato, ma possono essere portate in avanti solo dai soggetti che le hanno generate. In particolare, l’eccedenza di ROL può essere riportata in avanti solo a partire dal periodo d’imposta che ha avuto inizio il 1° gennaio 2010.

L’Agenzia ha, altresì, evidenziato nella Risoluzione in questione, la differenza tra le perdite (per le quali era già stato chiarito che, in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le diposizioni limitative al riporto trovano applicazione solo in riferimento alle perdite pregresse al consolidato nazionale) e le eccedenze di interessi passivi: riguardo alle perdite maturate in costanza di consolidato, queste vengono attribuite al consolidato medesimo automaticamente, integralmente e senza possibilità di deroga; nel caso, invece, delle eccedenze di interessi passivi, maturate in costanza di consolidato, il meccanismo non è automatico. Gli interessi passivi permangono nella disponibilità del soggetto che li ha generati e questi, in presenza delle condizioni suddette e volontariamente, può conferirli al gruppo fiscale.

L’Agenzia delle Entrate è giunta, quindi, alla conclusione che operano pienamente le disposizioni antielusive limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili (articolo 172, comma 7, del TUIR) anche quando le operazioni di aggregazione aziendale riguardano società che partecipano al consolidato fiscale nazionale, che non è venuto meno. Il contribuente può, però, richiedere che queste situazioni siano oggetto di apposito esame nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 (interpello antielusivo).    

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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