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Novità Irpef - Ires
18 Febbraio 2012

Flusso telematico dei modelli 730-4: approvato il modello da compilare per riceverlo.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 febbraio 2012, pubblicato l’8 febbraio 2012, sono state definite le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni legislative che prevedono la ricezione, da parte dei sostituti d’imposta, per via telematica, dei dati relativi ai modelli 730-4, comunicati dai Caf e dai professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate e da questa resi disponibili.

In particolare, i sostituti d’imposta, anche per mezzo di un intermediario autorizzato, devono trasmettere per via telematica, entro il 31 marzo 2012, una comunicazione, nella quale devono indicare la sede telematica alla quale intendono ricevere il flusso, trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, contenente i risultati finali delle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti.

E’ stato precisato che i sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, nell’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, ed i cui dati non hanno subito variazioni, non dovranno inviare la comunicazione suddetta.

Con il Provvedimento è stato approvato il modello da utilizzare per effettuare la comunicazione in questione, unitamente alle relative istruzioni ed alla specifiche tecniche di trasmissione. Il modello è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia e su “www.finanze.gov.it”.

Inoltre, è stato specificato dall’Agenzia che, per l’anno 2012, le modalità indicate nel Provvedimento ancora non trovano applicazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Inps.

Infine, se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio, deve restituire il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Caf, o al professionista abilitato, indicato nel flusso telematico ricevuto.     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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