Con Risoluzione 27 maggio 2009, n. 131, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’esenzione dalle ritenute alla fonte relative ad interessi e canoni pagati tra società del medesimo gruppo nell’ambito dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 26-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, posto che l’esenzione soprarichiamata opera nel momento in cui sussista una partecipazione diretta ai diritti di voto tra le società interessate, non è sufficiente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione un controllo meramente indiretto.
Inoltre, è stato stabilito che, fermo restando che le partecipazioni nelle società del medesimo gruppo siano detenute per il periodo minimo di un anno, tale requisito deve essere valutato al momento del pagamento degli interessi. In difetto, sarà operativa la ritenuta alla fonte, salva la presentazione di istanza di rimborso, una volta perfezionato il requisito.
Fonte: www.seac.it
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