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26 Gennaio 2013

Donazione di un terreno a familiari e vendita dopo pochi mesi: puo’ esserci elusione fiscale.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 449 del 10 gennaio 2013, si è pronunciata riguardo ad una questione relativa ad un terreno, venduto pochi mesi dopo la data della donazione effettuata dal contribuente ai propri figli. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto imputabili al contribuente – donante i redditi dei quali formalmente erano divenuti titolari i figli, in quanto il donante medesimo ne sarebbe stato l’effettivo possessore per interposta persona. Aveva così recuperato a tassazione la plusvalenza realizzata nella cessione del terreno. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente.

La Suprema Corte, invece, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Nella Sentenza è stato ricordato che, in materia di operazioni elusive e imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di dichiarare inopponibili all’Amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall’art. 53 della Costituzione, ma anche dai principi comunitari, i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte.

Ancora, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto dell’imposta.

Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il carattere reale, e non simulato, dell’operazione di vendita e l’effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori – donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione – vendita.

Nella Sentenza della Corte di Cassazione è stato riconosciuto che l’Amministrazione finanziaria ha, nel caso in esame, dato esaurientemente conto delle presunzioni, sulla base delle quali è stata fornita la prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente. Quest’ultimo avrebbe dovuto, e non l’ha fatto, fornire la prova dell’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico che abbiano giustificato l’operazione stessa.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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