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Novità Irpef - Ires
15 Giugno 2012

Disciplina delle societa’ in perdita sistematica: primi chiarimenti riguardo all’applicazione ed alla gestione delle istanze di disapplicazione.

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Nella Circolare n. 23 dell’11 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi riguardo alla nuova disciplina delle società in perdita sistematica ed alla gestione delle relative istanze di disapplicazione da parte degli Uffici dell’Agenzia.

Le società in perdita sistematica sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011. Si tratta dei soggetti che presentano una perdita fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi per tre periodi d’imposta consecutivi o che, per lo stesso periodo, presentano due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, stabilito per le società di comodo (articolo 30 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994).

Si applicano anche alle società in perdita sistematica le cause di esclusione già previste per le società di comodo. In presenza di tali cause, quindi, non si applica nessuna delle due discipline. La disapplicazione è automatica.

Inoltre, alle società in perdita sistematica si applicano anche le nuove disposizioni che prevedono la disapplicazione automatica della relativa disciplina in presenza di determinate cause oggettive, senza che sia richiesta la presentazione di una specifica istanza. Tali cause sono state individuate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012.

I soggetti nei cui confronti non operano le cause di esclusione o di disapplicazione automatica suddette, possono comunque richiedere, mediante specifica istanza, la disapplicazione della disciplina in questione.

Nell’istanza dovranno essere indicati e documentati gli elementi utili per l’individuazione delle situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina. Inoltre, dovranno essere indicati specificamente i periodi d’imposta per i quali si richiede la disapplicazione ed i periodi d’imposta ai quali si riferiscono le situazioni oggettive. Se le istanze non saranno così predisposte, dovranno essere dichiarate inammissibili.

Dovranno, inoltre, essere dichiarate inammissibili le richieste di disapplicazione riguardanti periodi d’imposta anteriori a quello di prima applicazione della disciplina, almeno che il periodo d’imposta in relazione al quale è dedotta la situazione oggettiva è compreso nel periodo di osservazione relativo al periodo di prima applicazione della nuova disciplina.

Dovranno essere presentate istanze autonome e separate nel caso in cui si richieda la disapplicazione in relazione a circostanze oggettive relative alla disciplina delle società in perdita sistematica ed alla disciplina delle società non operative. Se le richieste di disapplicazione vengono presentate cumulativamente in un’unica istanza, quest’ultima non potrà essere dichiarata ammissibile.

Se la richiesta cumulativa è stata presentata anteriormente all’emanazione della Circolare, però, dovrà essere ritenuta ammissibile, ma dovranno essere adottati due distinti provvedimenti di risposta alla richiesta cumulativa.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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