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Novità Irpef - Ires
25 Giugno 2011

Disciplina delle Controlled Foreign Companies ed in materia di prezzi di trasferimento: le risposte dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 21 giugno 2011.

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Nell’ambito delle risposte fornite alla stampa specializzata e raccolte nella Circolare n. 28 del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata anche della disciplina delle Controlled Foreign Companies.

Tale disciplina, a determinate condizioni, si applica alle partecipazioni di controllo detenute da soggetti non localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tra le condizioni in questione vi è quella che i soggetti interessati abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50 % dalla prestazione di servizi nei confronti di consociate. L’attività delle “trading companies” non è esclusa di principio dall’applicazione della disciplina delle CFC, in quanto non può escludersi che tale attività si configuri come una prestazione di servizi.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario precisare che le valutazioni devono sempre essere effettuate caso per caso.

Inoltre, anche nel caso di partecipate estere che svolgono a favore delle società del gruppo servizi lavorativi, non si può escludere a priori che i proventi corrispondenti vengano considerati ai fini del calcolo della suddetta soglia del 50 %. Infatti, le caratteristiche del servizio reso alle consociate devono essere valutate ancora una volta caso per caso.

Anche riguardo alla valutazione dell’esercizio di un’effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento da parte della CFC, è necessario far riferimento al singolo caso concreto. La circostanza che la CFC non si rivolga al mercato locale nella fase dell’approvigionamento e nella fase della distribuzione è, infatti, un indizio del mancato radicamento nella realtà locale, ma non esclude che, nella valutazione del caso concreto, vengano considerati anche altri elementi, come lo svolgimento nel Paese estero di un’attività di produzione.

Nella Circolare n. 28 del 21 giugno 2011 sono raccolte anche alcune risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti relativi agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento.

In tale ambito, è stato precisato che l’accesso al regime degli oneri documentali opera in tutti i casi nei quali si realizzano i presupposti soggettivi previsti dall’articolo 110, comma 7, del TUIR, come, ad esempio, nell’ipotesi nella quale una società italiana scambia beni e servizi con una società estera ed entrambe sono controllate dallo stesso soggetto. Le definizioni fornite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 per identificare i soggetti ai quali risulta applicabile la disciplina degli oneri documentali hanno, invece, solo una valenza convenzionale e sono esclusivamente finalizzate a consentire una corretta applicazione di specifiche disposizioni del Provvedimento medesimo. Non incidono sui predetti presupposti soggettivi previsti dalla legge.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che l’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria delle informazioni contenute nella documentazione relativa ai prezzi di trasferimento fornita dal contribuente deve sempre avvenire nel rispetto del segreto d’ufficio. L’utilizzo, ad esempio, delle informazioni particolarmente confidenziali in materia di brevetti, formule o segreti industriali deve essere limitato all’attività di controllo nel corso della quale è esibita la documentazione nella quale sono contenute.

E’ stato, altresì, affermato dall’Agenzia delle Entrate che l’inizio di un accesso, di un’ispezione, di una verifica o di altra attività amministrativa di accertamento che abbia ad oggetto un ambito impositivo diverso da quello relativo ai prezzi di trasferimento non impedisce la successiva trasmissione (dopo il termine del 28 dicembre 2010) della comunicazione del possesso della documentazione idonea riguardante i prezzi di trasferimento praticati.   

Infine, in caso di constatazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della deduzione da parte di una società che ha aderito al regime degli oneri documentali di un onere, sostenuto nei confronti di una società consociata estera, che non sia ritenuto inerente, si applicano regolarmente, in sede di accertamento, le sanzioni per dichiarazione infedele. La disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, infatti, in presenza di una documentazione idonea relativa ai prezzi di trasferimento, riguarda soltanto le rettifiche elevate ai sensi della normativa sui prezzi di trasferimento infragruppo (articolo 110, comma 7, del TUIR).

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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