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Novità Irpef - Ires
21 Settembre 2013

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio: tutti i chiarimenti sull’applicazione delle nuove regole.

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Nella Circolare n. 29 del 18 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle detrazioni per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dal Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013.

In primo luogo, è stato ricordato che il recente provvedimento ha previsto la proroga della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica alla data del 31 dicembre 2013.

La proroga riguarda:

– interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (con un limite massimo della detrazione fissato a 100.000 Euro e senza specificazione delle opere o degli impianti che devono essere realizzati);

interventi su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (con un limite massimo della detrazione fissato a 60.000 Euro);

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e Università (con un limite massimo della detrazione di 60.000 Euro);

interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (con un limite massimo della detrazione di 30.000 Euro);

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (con un comune limite massimo della detrazione di 30.000 Euro);

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (con un limite massimo della detrazione di 30.000 Euro).

Nella Circolare è stato precisato che le due ultime forme di intervento erano state inizialmente escluse dalla proroga, per essere poi ammesse alla proroga della detrazione dalla Legge di conversione. La detrazione è applicabile alle suddette ipotesi sin dalla data del 6 giugno, ossia dall’entrata in vigore del Decreto Legge, e non della Legge di conversione.

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è stata innalzata al 65 %. Questa aliquota trova applicazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Riguardo all’individuazione delle spese sostenute che possono essere oggetto di detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le persone fisiche, compresi i professionisti, e per gli enti non commerciali, bisogna guardare al criterio di cassa e, quindi, alle date nelle quali sono stati effettuati i pagamenti, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi; per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, bisogna fare riferimento al criterio di competenza e, quindi, occorre considerare la data di ultimazione delle prestazioni, indipendentemente da quella di avvio degli interventi e da quella di effettuazione dei pagamenti.

Nella Circolare, è stato, inoltre, evidenziato che la nuova disciplina ha previsto una maggiore durata della detrazione del 65 % (fino al 30 giugno 2014) per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per gli interventi che interessano tutte le unità immobiliari che costituiscono un condominio.

Il recente provvedimento ha confermato che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, il Decreto Legge convertito ad agosto ha disposto la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione del 50 %, con il limite di importo delle spese ammissibili di 96.000 Euro.

La detrazione in questione riguarderà anche alcuni interventi antisismici in zone ad alta pericolosità.

Ancora, la nuova disciplina ha introdotto, in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero edilizio, una detrazione del 50 % anche per le spese documentate e sostenute tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013 relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro.

Tale detrazione può riguardare anche gli acquisti di beni finalizzati all’arredo di parti comuni di edifici residenziali che siano stati interessati da interventi di ristrutturazione (come le guardiole, gli appartamenti dei portieri, i lavatoi).

Nella Circolare, sono elencati gli interventi che possono essere collegati alla detrazione in questione. Si tratta degli interventi:

– di manutenzione ordinaria, sulle parti comuni degli edifici residenziali;

– di manutenzione straordinaria, sulle parti comuni degli edifici e sulle singole unità immobiliari;

– di restauro e di risanamento conservativo, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari residenziali;

– di ristrutturazione edilizia, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari;

necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie predette, purché sia stato proclamato lo stato di emergenza;

– di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Le spese per gli interventi di recupero edilizio collegati all’acquisto di mobili devono essere sostenute non prima del 26 giugno 2012. Inoltre, la data di inizio lavori deve essere anteriore rispetto alla data di acquisto dei mobili, mentre le spese di ristrutturazione possono essere anche sostenute successivamente alle spese per l’arredo.

Riguardo alle spese che possono essere oggetto della detrazione, si tratta delle spese sostenute tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi (e non usati).

L’agevolazione non riguarda l’acquisto di porte, di pavimentazioni, di tende e di altri complementi di arredo.

Per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifici e seguendo le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. I pagamenti in questione possono essere effettuati anche tramite carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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