NULL
Novità Irpef - Ires
5 Novembre 2011

Detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie: specificata la documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica il pdf

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, è stata indicata la documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli uffici dell’Agenzia medesima, da parte di coloro che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36 % prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Il Provvedimento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 in questo ambito. In particolare, il recente Decreto ha soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara ed ha, contemporaneamente, disposto l’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi alcuni dati e di conservare ed esibire, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, alcuni documenti.

I documenti in questione sono:

1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la legge non preveda alcun titolo specifico, bisognerà conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale deve essere indicata la data di inizio dei lavori e deve essere attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

2. Domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti.

3. Ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta.

4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
 
5. Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore, se diverso dai familiari conviventi.

6. Comunicazione preventiva, indicante la data di inizio dei lavori, all’Azienda sanitaria locale, qualora sia obbligatoria in base alla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri.

7. Fatture e ricevute che provino le spese effettivamente sostenute.

8. Ricevute dei bonifici di pagamento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Ottobre 2025
Trattamento integrativo dipendenti: i nuovi codici tributo per i sostituti d’imposta

Introduzione: nuove disposizioni per i sostituti d’imposta Con la risoluzione n. 51...

17 Ottobre 2025
Tasse e Partita IVA per Ingegneri: guida definitiva, tasse e costi

Una guida dedicata all’apertura della Partita IVA per Ingegneri: tasse, costi e...

17 Ottobre 2025
Credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione attinenti alla gestione delle aziende agricole

Il credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto