Con Risoluzione 25 giugno 2008, n. 264, l’Agenzia delle Entrate, contraddicendo una interpretazione fornita precedentemente da una Direzione Regionale, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 36% è fruibile dal condomino che abbia realizzato, nello stabile in cui vive, interventi agevolabili senza autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Nel caso di specie un condomino aveva realizzato, a proprie spese, un ascensore nel proprio condominio. L’intervento era stato autorizzato dal Comune (trattavasi di intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche), ma non dall’assemblea condominiale. Una Direzione Regionale aveva negato la detrazione in quanto riteneva che alla comunicazione di inizio lavori dovesse essere allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Con la presente Risoluzione, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il condomino ha diritto a fruire della detrazione del 36% anche se la spesa non è stata preventivamente autorizzata dall’assemblea condominiale. Tuttavia, la detrazione è limitata alla sola parte di spesa riferibile alla quota a lui spettante in base alla tabella millesimale.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale