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Novità Irpef - Ires
23 Giugno 2012

Determinazione della base imponibile Irap: l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti.

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Nella Circolare n. 26 del 20 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di determinazione della base imponibile Irap. Altri chiarimenti erano già stati forniti con le Circolari del 26 maggio 2009, del 16 luglio 2009 e del 22 luglio 2009.

Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008, che ha introdotto la riforma Irap, ha fissato come principio generale quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini dell’imposizione. A seguito della riforma, le modalità di calcolo del tributo sono divenute più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Nella Circolare del 20 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata, in particolare, sulle questioni del trattamento della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e del trattamento della svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Alcune considerazioni sono state inserite, inoltre, in riferimento al trattamento della svalutazione per i soggetti che per la redazione dei bilanci adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Ancora, nella Circolare, un intero paragrafo è dedicato alla deducibilità dei costi di chiusura e post chiusura delle discariche.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli accantonamenti al fondo ripristino dei beni di azienda condotta in affitto, del trattamento ai fini Irap degli oneri finanziari e delle spese per il personale capitalizzati e dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca ed allo sviluppo.

Infine, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia“, già prevista ai fini Ires, ai soggetti che hanno adottato, nei periodi d’imposta antecedenti il 31 dicembre 2008, i criteri IAS/IRFS nella redazione del bilancio d’esercizio. La conclusione espressa dall’Agenzia è nella direzione dell’estensione della clausola in questione in ambito Irap. Ciò vale qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione della clausola, ossia il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente che sia stato coerente con le rappresentazioni del bilancio IAS.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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