NULL
Novità Irpef - Ires
8 Settembre 2012

Deduzione di costi in violazione del principio di competenza: possibilita’ di beneficiare della compensazione in sede di accertamento con adesione.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 31 del 2 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito al procedimento che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria devono seguire per la gestione dei rilievi derivanti dalla deduzione di costi effettuata in violazione del principio di competenza.

In particolare, la questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate è quella della necessità di evitare la doppia imposizione sul componente di reddito negativo erroneamente dedotto. Infatti, se viene accertata l’indebita deduzione del componente negativo per difetto di competenza, il contribuente è tenuto a versare la conseguente maggiore imposta. Ma, nello stesso tempo, il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso della maggiore imposta versata nel periodo al quale avrebbe dovuto essere imputato correttamente il componente negativo.

Nella Circolare viene, quindi, evidenziato che, in queste ipotesi, l’Amministrazione finanziaria è chiamata a gestire sia il procedimento di accertamento relativo al disconoscimento della deduzione del componente negativo, con conseguente obbligo per il contribuente di versare la maggiore imposta, i relativi interessi e le sanzioni, sia la domanda di rimborso presentata dal contribuente medesimo.

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è quella della compensazione tra l’imposta oggetto di contestazione e l’imposta rimborsabile, compensazione da effettuare in sede di procedimento di accertamento con adesione.

Viene, altresì, precisato che il contribuente conserva la facoltà di chiedere, in luogo della compensazione, il rimborso dell’imposta versata in eccedenza per il periodo d’imposta di corretta imputazione del componente negativo.

Nella Circolare sono, inoltre, specificate le istruzioni operative che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria sono tenuti ad osservare, al fine di operare la compensazione in questione. Tali indicazioni riguardano sia la fase dell’istruttoria necessaria per la compensazione, sia l’applicazione delle sanzioni, sia la corresponsione degli interessi, sia l’alternatività tra compensazione e rimborso.

Infine, alcune indicazioni sono fornite con riguardo alla possibilità, per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, di operare la compensazione esaminata nella Circolare.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
7 Dicembre 2023
IMU sui fabbricati istruzioni del Mef

Sono state pubblicate le risposte a specifiche domande riguardanti la legittimità...

7 Dicembre 2023
Aziende di assicurazione straniere per il monitoraggio fiscale

In merito alla recente risoluzione n. 62/E datata 13 novembre 2023, l'Agenzia delle...

7 Dicembre 2023
Sovvenzioni erogate dall’ente bilaterale, nessuna ritenuta

Il 15 novembre 2023, l'ente bilaterale ha comunicato che il sostituto d'imposta non deve...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto