Con la risoluzione del 17.7.2002 n. 234, l’Agenzia delle Entrate ha precisa che le erogazioni liberali in natura, sono deducibili dal reddito d’impresa, purchè a condizione che:
– il beneficiario sia una persona giuridica;
– il beneficiario abbia come finalità esclusiva una tra quelle riportate nell’art. 65 del Dpr 917/1986:
– istruzione;
– ricreazione;
– istruzione;
– assistenza sociale o sanitaria;
– culto.
E’ da rilevare che il limite massimo di deducibilità dal reddito è del 2% del reddito d’impresa dichiarato e che il bene donato va valutato al valore normale.