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3 Marzo 2012

Decreto Legge sulla semplificazione fiscale: approvato dal Consiglio dei Ministri.

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Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 24 febbraio 2012 ed ha approvato diversi provvedimenti, tra i quali il Decreto Legge sulla semplificazione fiscale con il quale, secondo quanto affermato nel Comunicato Stampa di pari data, sono state introdotte alcune novità che “renderanno ancora più marcata l’azione nel campo  della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all’evasione”.

Tra le novità, evidenziamo:

– E’ stata introdotta la previsione per i contribuenti che abbiano ottenuto la rateizzazione dei debiti tributari, ma che ne siano decaduti, della possibilità di accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ad una rateazione specifica per momentanea difficoltà economica.

– Il contribuente che abbia beneficiato della rateizzazione di un debito tributario verrà considerato, ai fini della partecipazione alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, come adempiente e, quindi, non verrà più escluso da tali gare. I certificati relativi allo stato del contribuente verranno rilasciati dagli uffici finanziari.

– In caso di contribuenti che debbano presentare una comunicazione o effettuare un adempimento per beneficiare di un regime fiscale speciale o per fruire di particolari benefici tributari, l’inosservanza degli adempimenti formali, in presenza dei requisiti sostanziali, non comporterà la decadenza dal regime speciale o dal beneficio fiscale. Il contribuente potrà, infatti, presentare la comunicazione o effettuare l’adempimento entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e, comunque, prima dell’inizio dell’accertamento. Dovrà essere pagata, inoltre, una sanzione minima di 258 Euro.

– Riguardo alle comunicazioni relative allo “spesometro”, non sarà più richiesta una comunicazione per ciascuna operazione rilevante ai fini Iva di importo superiore ai 3.000 Euro, ma sarà necessaria una comunicazione per tutte le operazioni relative ad un unico cliente o fornitore. Quindi, gli operatori dovranno comunicare l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o di un fornitore, con riguardo alle operazioni rilevanti ai fini Iva soggette a fatturazione (ritorno al vecchio elenco clienti e fornitori). Rimane il limite di rilevanza di 3.600 Euro per la comunicazione telematica delle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

– E’ stata introdotta la soglia dei 500 Euro per la comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi black list (a fiscalità privilegiata). La comunicazione sarà obbligatoria soltanto per le operazioni di importo superiore a tale soglia.

– Riguardo alla disciplina dell’Imu dovuta per le case all’estero, è stato stabilito che l’imposta non sarà dovuta se di importo inferiore ai 200 Euro. In caso di soggetti italiani che lavorano all’estero per lo Stato, come nel caso di diplomatici, l’aliquota dell’imposta sarà ridotta di 0,4 punti percentuali, per il periodo nel quale tali soggetti lavoreranno all’estero. E’ prevista comunque la detrazione di 200 Euro in caso di immobile adibito ad abitazione principale.

– La soglia al di sotto della quale non verrà effettuata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali è stata innalzata a 30 Euro (prima era di 16,53 Euro). Questo nuovo limite, valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta, non vale comunque in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

– Riguardo alle partite Iva inattive, è stata introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di inviare direttamente una comunicazione ai titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività. In tale comunicazione i contribuenti in questione saranno invitati dall’Agenzia a pagare la sanzione, ridotta ad un terzo. I contribuenti potranno comunque presentare delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti in anagrafe tributaria, al fine di evitare la cessazione d’ufficio della partita Iva. Nel caso in cui non vengano fornite delle motivazioni valide, l’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla cessazione della partita Iva ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute che non siano state versate spontaneamente.

– Il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le attività scudate è stato differito dal 16 febbraio al 16 maggio 2012.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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