Con un Comunicato Stampa del 22 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i sostituti d’imposta non sono obbligati ad indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del Cud, qualora i sistemi informativi dei quali dispongono non consentano di inserire questo dato entro il 28 febbraio, ossia il termine entro il quale deve essere rilasciato il Cud.
La possibilità di non inserire questo dato nel Cud è stata disposta tenendo conto che i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte dovute dal contribuente e non devono essere indicati in dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, qualora il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi esenti, potrà non rilasciare il Cud 2013.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.