Con Risoluzione 25 settembre 2008, n. 361, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “6808”, al fine di consentire alle imprese di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, Legge Finanziaria 2007, relativo ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP; inoltre, l’eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è concesso.
Fonte: www.seac.it
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