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Novità Irpef - Ires
3 Dicembre 2011

Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca svolti da Universita’ o enti pubblici di ricerca: l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

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Nella Circolare n. 51 del 28 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito ai presupposti richiesti per l’accesso al credito d’imposta, introdotto dal cosiddetto Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011), per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca svolti da Università o enti pubblici di ricerca. I chiarimenti della Circolare hanno riguardato anche le modalità ed i termini di fruizione di tale credito d’imposta.

In primo luogo, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, nella Circolare è stato precisato che il credito è riservato a tutte le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico nel quale operano e dal regime contabile che adottano, effettuano degli investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca.

Possono usufruire dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Possono, inoltre, usufruire dell’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, sia le stabili organizzazioni, presenti nel territorio dello Stato italiano, di imprese non residenti.

Inoltre, possono utilizzare il credito d’imposta anche le imprese che si sono costituite o che hanno intrapreso l’attività successivamente al 14 maggio 2011, ossia alla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

Nella Circolare sono state, altresì, individuate specificamente le strutture finanziabili.

Riguardo alle ricerche finanziabili, è stato evidenziato che il riferimento è un riferimento generico, e non ulteriormente precisato, ai progetti di ricerca. E’ necessario, però, essendoci un rinvio esplicito alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, guardare alle attività di ricerca in essa previste (ricerca fondamentale, ricerca industriale e ricerca sperimentale).

Sono comunque escluse le attività di ricerca svolte direttamente dalle imprese (ricerca interna).

Ancora, devono ritenersi esclusi dagli investimenti agevolabili, le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, anche se relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca al quale l’impresa compartecipa.

I costi per i quali è ammessa l’agevolazione devono essere stati sostenuti in misura congrua e pertinente ed i risultati dell’attività di ricerca devono essere stati acquisiti nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. I costi ammissibili, inoltre, devono rispettare il requisito dell’inerenza.

E’ stato precisato, a tal proposto, che le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono conservare tutta la documentazione, sia amministrativa che contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute.

Il Decreto Sviluppo ha previsto che il credito d’imposta spetti agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Riguardo all’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, nella Circolare è stato precisato che le spese si considerano sostenute alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

L’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto, a tal proposito, che sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento nel quale sono stati avviati i relativi progetti.

Ulteriori chiarimenti, inoltre, sono stati forniti dall’Agenzia riguardo alle modalità di individuazione della misura dell’agevolazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Nella Circolare sono state individuate specificamente le fattispecie nelle quali non è ammessa la compensazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati effettuati gli investimenti agevolabili. Il credito deve essere indicato anche nel modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale viene utilizzato in compensazione.

Ancora, l’Agenzia si è occupata, nella Circolare del 28 novembre, delle questioni relative ai termini di utilizzo del credito, alla cumulabilità con altre agevolazioni, alla rilevanza del credito d’imposta.

Sono stati, infine, riportati degli esempi di calcolo.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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