Nella Circolare n. 34 del 6 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità ed alle condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti abbiano omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, il contribuente non può riportare l’eccedenza di Iva detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo.
Però, nel rispetto del principio di neutralità alla base del sistema dell’Iva, il credito maturato in un’annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione, se effettivamente esistente e spettante, può essere riconosciuto al contribuente. Il contribuente, infatti, potrà presentare istanza di rimborso del credito, entro due anni dal pagamento degli esiti della liquidazione o dall’esito del contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla liquidazione, favorevole all’Agenzia delle Entrate.
Le controversie che sorgono in tale ambito possono essere definite con un accordo di mediazione. In tale accordo, una parte riconosce il credito effettivamente spettante e l’altra parte riconosce la legittimità delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo. Il contribuente avrà diritto a beneficiare della riduzione delle sanzioni del 40 %.
Anche riguardo alle eccedenze a credito in materia di Irpef, Ires e Irap, è stata riconosciuta la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria che recupera il credito riportato in una dichiarazione dei redditi successiva, ma derivante da una annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione. Anche in questo caso, deve essere affermato il diritto del contribuente al rimborso, a seguito della definizione della pretesa tributaria in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.