Nell’Ordinanza n. 22506 del 10 dicembre 2012, la Corte di Cassazione, in contrasto con altre pronunce precedenti, ha affermato che la presunzione secondo la quale la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio dell’esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione.
In particolare, nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte di legittimità, lo studio associato non aveva personale dipendente ed erano esigue le spese per beni strumentali.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto corretta la valutazione della Commissione Tributaria Regionale riguardo alla spettanza allo studio associato del rimborso Irap.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.