La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20809 dell’11 settembre 2013, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo fondati i motivi di impugnazione della Sentenza di secondo grado.
La questione riguardava, in particolare, un professionista esercente l’attività di avvocato nei confronti del quale era stato notificato un avviso di accertamento con il quale, sulla base dei parametri, all’esito del contraddittorio con il contribuente, erano stati rideterminati i maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e, di conseguenza, le maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva, dovute per l’anno 1999.
Il contribuente aveva richiesto, in sede di contraddittorio, che venisse applicato lo studio di settore approvato nel 2001, invocato come più “calzante” rispetto all’attività da lui svolta. La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, sostenuto che tale studio di settore non poteva applicarsi per il reddito relativo all’anno d’imposta 1999, avendo lo studio di settore medesimo efficacia soltanto a partire dall’anno 2000.
La Suprema Corte ha richiamato le proprie pronunce, alle quali ha voluto dare continuità, secondo le quali è, invece, possibile l’applicazione retroattiva degli studi di settore, rispetto ai parametri anteriormente vigenti.
E’ stata ricordata anche la pronuncia delle Sezione Unite del 2009 nella quale è stato chiarito che il sistema delineato è frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività, che giustifica la prevalenza in ogni caso dello strumento più recente su quello precedente con la conseguente applicazione retroattiva dello standard più affinato e, pertanto, più affidabile.
Nella Sentenza impugnata manca, ha rilevato la Corte di Cassazione, ogni argomentazione sulla effettiva ragione della ritenuta inoperatività dello studio di settore del 2001. L’applicazione di tale studio non poteva essere esclusa soltanto perché la disciplina era contenuta in un Decreto Ministeriale emanato successivamente all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento. Si trattava, infatti, di un’ipotesi di successivo raffinamento dello strumento, non legata a situazioni contingenti, correlate a determinate annualità d’imposta, o eccezionali, di tipo, ad esempio, economico.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.