E’ stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica). La Legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio ed è entrata in vigore dal giorno successivo.
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo originario:
– Riguardo al nuovo regime dei minimi, è stato stabilito che il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
– I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale saranno ridotti del 5 % per l’anno 2013 e del 20 % a decorrere dall’anno 2014. Si tratta della riduzione di gran parte delle agevolazioni, detrazioni e deduzioni fiscali e dei crediti d’imposta previsti nell’ordinamento tributario.
Nella Legge di conversione è stato, altresì, precisato che la disposizione in questione non troverà applicazione se entro il 30 settembre 2013 verranno adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di Euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di Euro annui a decorrere dall’anno 2014.
– E’ stato modificato in parte l’aumento dell’imposta di bollo previsto per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. In particolare, è rimasto invariato l’importo del tributo dovuto per i depositi di titoli di valore inferiore a 50.000 Euro, mentre è stato previsto un aumento graduale del prelievo tributario per i depositi di importo maggiore.
– L’aliquota Irap per le società che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e di gestione di autostrade e trafori è stata innalzata dello 0,3 %. L’aliquota passa, quindi, al 4,2 %.
Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, invece, è stata prevista una riduzione dal 5 % all’1 % del limite massimo di accantonamento deducibile delle spese sostenute per i beni gratuitamente devolvibili.
– E’ stata modificata la base imponibile alla quale va applicata l’addizionale del 10 % sui compensi variabili corrisposti, sotto forma di bonus e stock options, a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario. Il prelievo, infatti, verrà ora applicato sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, e non alla quota che eccede il triplo della retribuzione fissa.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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