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Novità Irpef - Ires
19 Maggio 2012

Contributo di solidarieta’: istituiti i codici tributo per il versamento dell’importo determinato nella dichiarazione dei redditi.

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Con la Risoluzione n. 47 del 14 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24 e F24EP, del contributo di solidarietà, introdotto con il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Il contributo di solidarietà riguarda i redditi complessivi di importo superiore a 300.000 Euro lordi annui ed è dovuto nella misura del 3 % della parte eccedente tale importo. Il contributo in questione è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In una Circolare del 28 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto la possibilità per i contribuenti interessati di rateizzare il versamento secondo le modalità previste per il versamento dell’Irpef.

Con una Risoluzione del 9 gennaio 2012, erano già stati istituiti i codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I codici tributo istituiti con la Risoluzionedel 14 maggio 2012 sono il codice “1683” ed il codice “1619”, quest’ultimo riservato specificamente all’ipotesi in cui il contributo sia trattenuto a seguito di assistenza fiscale.

Il primo codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, indicando, nel campo “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta per il quale viene effettuato il versamento. Il medesimo codice tributo può essere utilizzato anche in caso di compensazione e deve allora essere inserito negli “Importi a credito compensati”.

Inoltre, in caso di rateazione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, deve essere riportato il numero della rata, dove la prima parte del numero indica il numero della rata in pagamento e la seconda parte indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, il campo suddetto deve essere riempito con il codice “0101”.

Riguardo al secondo codice tributo, questo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, del mese e dell’anno ai quali si riferisce la trattenuta.

Inoltre, un nuovo codice tributo è stato istituito per il versamento del contributo di solidarietà, trattenuto a seguito di assistenza fiscale, tramite modello “F24 Enti pubblici”. Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario” e nei campi “riferimento A” e “riferimento B” devono essere indicati il mese e l’anno ai quali si riferisce la trattenuta. I campi “codice” ed “estremi identificativi”, invece, devono rimanere vuoti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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