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Novità Irpef - Ires
3 Marzo 2012

Contributo di solidarieta’: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 4 del 28 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di contributo di solidarietà, introdotto con la Manovra economica del mese di agosto 2011, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 Euro lordi annui. Il contributo di solidarietà è pari al 3 % ed è applicabile alla parte che eccede il predetto importo.

Nella Circolare è stato precisato che i soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà sono gli stessi soggetti passivi Irpef, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. La base imponibile del contributo di solidarietà, però, è diversa dalla base imponibile Irpef in quanto prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili ed è costituita soltanto dalla parte che eccede i 300.000 Euro.

Il reddito complessivo rilevante ai fini della determinazione del contributo di solidarietà è formato secondo le stesse regole ordinarie previste dall’articolo 8 del TUIR. Dovranno, quindi, essere sommati i redditi di ciascuna categoria che concorre a formare il reddito complessivo (redditi fondiari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi) e dovranno essere sottratte le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dall’esercizio di arti e professioni.

Non rilevano, invece, ai fini del contributo di solidarietà i redditi soggetti a tassazione separata in base all’articolo 17 del TUIR (almeno che il contribuente abbia omesso di optare per la tassazione separata o abbia optato per la tassazione ordinaria), i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta, i redditi soggetti ad imposte sostitutive dell’Irpef, anche su opzione del contribuente (ad esempio i redditi per i quali il contribuente abbia optato per il regime alternativo della cedolare secca).

Ulteriori precisazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardano il coordinamento tra la disciplina del contributo di solidarietà e le altre diposizioni di carattere straordinario che hanno ridotto i trattamenti economici dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 Euro lordi annui ed hanno previsto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 Euro lordi annui. In particolare, al fine di verificare il superamento del limite di 300.000 Euro, il contribuente che sia dipendente pubblico o titolare di un trattamento pensionistico non dovrà considerare il proprio trattamento economico o pensionistico complessivo lordo, ma l’importo che costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente ai fini della formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR. Il contributo di solidarietà riguarderà soltanto la parte del reddito complessivo eccedente i 300.000 Euro riferibile a redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente già assoggettati a riduzione o al contributo di perequazione previsto per i trattamenti pensionistici. Il contributo di solidarietà, quindi, non sarà dovuto qualora il contribuente abbia esclusivamente retribuzioni o pensioni assoggettate a riduzione o al contributo di perequazione.

L’importo del contributo di solidarietà dovrà essere versato in unica soluzione entro i medesimi termini stabiliti per il versamento del saldo dell’Irpef (16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione). Non sono dovuti dei versamenti a titolo di acconto. Il contribuente potrà avvalersi dell’istituto della compensazione e potrà rateizzare il versamento fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per il versamento dell’Irpef.

Inoltre, riguardo ai redditi da lavoro dipendente ed a quelli assimilati, il contributo di solidarietà sarà determinato dai sostituti d’imposta, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta dovranno versare l’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà entro il 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta è stata effettuata.

E’ stato, altresì, precisato che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’applicazione del contributo di solidarietà potrà essere prorogata per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Infine, il contributo di solidarietà sarà deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d’imposta al quale si riferisce il contributo medesimo. Si applica, quindi, il principio di competenza, diversamente da quanto previsto generalmente per gli oneri deducibili. L’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà non concorrerà all’importo dell’Irpef sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni ed all’importo dell’Irpef dal quale possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero o versamenti in acconto dell’Irpef o ritenute alla fonte a titolo d’acconto. L’importo dovuto a titolo di solidarietà, inoltre, non rileverà nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata e non dovrà essere considerato nell’imposta italiana che costituisce il limite entro il quale può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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