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Novità Irpef - Ires
11 Giugno 2011

Consolidato nazionale: chiarimenti sulla nuova disciplina dell’accertamento nei confronti dei soggetti che vi aderiscono.

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Nella Circolare n. 27 del 6 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del regime del consolidato nazionale e, in particolare, della nuova disciplina in materia di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti a tale regime, introdotta con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che l’adesione al regime del consolidato nazionale non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico autonomo e distinto dalle entità che ne fanno parte e comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti prodotti da ciascun soggetto partecipante.

Nella prima parte della Circolare, l’Agenzia ha affrontato specificamente le questioni relative al procedimento di accertamento nel consolidato nazionale: l’evoluzione normativa, le novità introdotte con il Decreto Legge predetto, l’atto unico, con una serie di chiarimenti sull’ufficio competente all’emissione di tale atto, sull’ambito di applicazione, sulle caratteristiche e sulle modalità di definizione. Un paragrafo è dedicato anche alle rettifiche che non sono oggetto di atto unico.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito quali siano le novità intervenute riguardo alle procedure di accertamento con adesione. Esse si dovranno svolgere nell’ambito di un unico procedimento amministrativo, presso l’ufficio competente per l’emissione dell’atto unico, al quale potranno partecipare sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche. L’atto di adesione, però, potrà essere sottoscritto anche da una sola delle parti interessate e la procedura si perfezionerà anche quando gli adempimenti previsti a tal fine saranno posti in essere da una sola delle parti.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo all’esercizio da parte della società o dell’ente consolidante della facoltà di richiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche le perdite del consolidato non utilizzate.

La seconda parte della Circolare è, poi, dedicata agli adempimenti degli uffici nell’ipotesi di presentazione del modello per l’Istanza di computo in diminuzione delle Perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nel Consolidato nazionale (modello IPEC), nelle varie fasi del procedimento di accertamento. Sono state, in particolare, analizzate le diverse situazioni del procedimento a seguito di notifica dell’atto unico, del procedimento di accertamento con adesione a seguito di notifica dell’atto unico, del procedimento di adesione anteriore alla notifica dell’atto unico, di adesione ai contenuti dell’invito a comparire e di adesione ai verbali di constatazione.

Infine, la terza parte della Circolare riguarda le materie della riscossione coattiva, del litisconsorzio e del regime transitorio.

    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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