Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013, sono stati indicati i termini e le modalità per adempiere agli obblighi relativi alla dichiarazione dei redditi, nei casi nei quali manchi un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
Le dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2012 potranno essere presentate dai soggetti titolari dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati tramite modello 730, nel periodo compreso tra il 2 ed il 30 settembre 2013, se dalla dichiarazione risulta un risultato contabile finale a credito e manca un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio.
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno consegnare al contribuente, entro l’11 ottobre 2013, copia della dichiarazione dei redditi elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione. Poi trasmetteranno per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 25 ottobre 2013, le dichiarazioni predisposte insieme al risultato finale.
Quindi, le somme a credito risultanti dal prospetto della liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto e della parte di credito già utilizzata o che verrà utilizzata in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nel modello 730, verranno rimborsate dall’Agenzia delle Entrate. I rimborsi non verranno effettuati se di importo non superiore a 12 Euro.
Nel Provvedimento, infine, è precisato che la presentazione della dichiarazione dei redditi in tali casi è una facoltà per il contribuente che può comunque decidere di utilizzare il modello Unico.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.