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Novità Irpef - Ires
23 Marzo 2012

Cinque per mille: tutte le regole per l’esercizio finanziario 2012.

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Nella Circolare n. 10 del 20 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del contributo del cinque per mille in relazione all’esercizio finanziario 2012.

Anche relativamente all’esercizio finanziario 2012, potrà essere destinata una quota pari al cinque per mille dell’Irpef a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità stabilite per l’esercizio finanziario 2010 e confermate per l’esercizio finanziario 2011.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è stato, però, ricordato che per il 2012 sono state introdotte alcune importanti novità. Si tratta:

– della possibilità di finanziare con il cinque per mille dell’Irpef anche le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011);

– della possibilità, prevista dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, in materia di semplificazioni fiscali (Decreto ancora in corso di conversione), di partecipare al riparto del cinque per mille anche per gli enti che, pur non avendo assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, siano in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione ed a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre. Tali enti, quindi, potranno regolarizzare la propria posizione.

Nella Circolare è stato ricordato che possono essere destinatari del cinque per mille i soggetti che perseguono le seguenti finalità (oltre a quella prima ricordata della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici):

– sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei medesimi settori;

– finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;

– finanziamento della ricerca sanitaria;

– sostegno delle attività sociali svolte nel Comune di residenza del contribuente;

– sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Nella Circolare sono stati, inoltre, elencati, per ciascuna categoria di destinatari del cinque per mille, i termini entro i quali devono essere effettuati i diversi adempimenti, in riferimento all’esercizio 2012.

Inoltre, riguardo ai criteri per la predisposizione degli elenchi degli enti destinatari del contributo in questione, sono state richiamate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate gestirà la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche. Sarà la medesima Agenzia delle Entrate a predisporre gli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi, mentre la formazione degli elenchi relativi alle associazioni sportive dilettantistiche sarà compito del CONI.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gestirà gli elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell’Università.
Il Ministero della Salute curerà la predisposizione dell’elenco degli enti della ricerca sanitaria.

Sono stati, altresì, specificati gli adempimenti a carico degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche e, in particolare, le modalità di iscrizione, l’inserimento negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Riguardo ai modelli da compilare, è stato precisato che, quelli relativi alla domanda di iscrizione ed alla dichiarazione sostitutiva destinati agli enti del volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche, saranno pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. I modelli destinati agli enti della ricerca scientifica saranno pubblicati sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Rimane l’obbligo per i soggetti destinatari del cinque per mille di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto.

Tutti gli elenchi relativi al cinque per mille, anche quelli gestiti da amministrazione diverse, verranno pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, riguardo alla possibilità di regolarizzare la propria posizione, per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, agli adempimenti richiesti dalla normativa (possibilità, come sopra ricordato, prevista dal recente Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali), è stato ricordato che tale possibilità è riconosciuta esclusivamente agli enti che possiedano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre e che versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 (importo pari a 258 Euro).

Il versamento della sanzione deve essere effettuato mediante modello F24, indicando il codice tributo che verrà istituito con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. E’ stata esclusa espressamente la possibilità di effettuare compensazioni.      

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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