Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 gennaio 2013, è stato approvato lo schema di certificazione unica “CUD 2013”, unitamente alle relative istruzioni.
Nel Provvedimento è specificato che il modello in questione deve essere utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nel 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, oltre alle ritenute d’acconto operate ed alle detrazioni che sono state effettuate.
Tra i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati assoggettati a tassazione separata, da inserire nella certificazione CUD, vi sono gli arretrati di anni precedenti, le indennità di fine rapporto di lavoro, compresi gli acconti e le anticipazioni, erogati nell’anno 2012 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non sono ancora avvenute, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale previste dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
Tra i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta vi sono le prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo previste dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e tra i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva vi sono le somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro.
Il CUD 2013 deve essere utilizzato anche per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nel 2012 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, e per i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’Inps.
Inoltre, la certificazione CUD deve essere rilasciata, per la parte dei dati previdenziali ed assistenziali relativi all’Inps, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta, se già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) o alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti delle aziende industriali.
I datori di lavoro e gli enti pensionistici devono consegnare la certificazione unica al contribuente, in duplice copia, entro il 28 febbraio.
Nel Provvedimento è stato precisato che, qualora il datore di lavoro, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012, abbia già rilasciato al lavoratore la certificazione, prima dell’approvazione del nuovo schema di certificazione, i dati che sono previsti nel CUD 2013 e che non erano inseriti nel CUD 2012 consegnato, dovranno essere inseriti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati.
Infine, nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato disposto che i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti che intervengono, anche come controparti, nelle cessioni o nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, devono rilasciare alle parti una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.