Con Risoluzione 17 novembre 2008, n. 442, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al riconoscimento della detrazione del 36% per gli interventi realizzati su parti comuni di fabbricati (condomini).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in presenza di un appalto che prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio condominiale, gli adempimenti obbligatori previsti ai fini della fruizione del bonus fiscale da parte dei singoli condomini, devono essere predisposti dall’amministratore giudiziario del condominio e non dalla cooperativa edilizia costituita dagli stessi condomini.
Sarà dunque l’amministratore giudiziario a dover spedire la documentazione al Centro operativo di Pescara, allegando copia della delibera assembleare con la quale sono stati approvati i lavori e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese.
Fonte: www.seac.it
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