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Novità Irpef - Ires
23 Aprile 2011

Bonifici per acquisto di posti auto con detrazione del 36 per cento: non si applica la ritenuta d’acconto se effettuati in favore di fondi immobiliari.

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Con la Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione della ritenuta d’acconto del 10 % sui bonifici effettuati da contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni o di detrazioni d’imposta, in particolare sui bonifici relativi a spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica (detrazione di imposta rispettivamente del 36 e del 55 %).

La richiesta di chiarimenti sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda più specificamente l’ipotesi nella quale vengano venduti dei box o dei posti auto pertinenziali, in relazione ai quali sia prevista l’applicazione della detrazione del 36 %, e la vendita sia effettuata da fondi immobiliari. Questi ultimi, in quanto beneficiari del pagamento, subirebbero la ritenuta d’imposta, ma non potrebbero scomputarla dalle proprie imposte sul reddito, in quanto non si tratta di soggetti passivi ai fini Ires e Irap.

L’Agenzia, dopo un esame della normativa fiscale in materia di fondi immobiliari, è giunta alla conclusione che, al fine di evitare nei loro confronti l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto predetta, il bonifico deve essere compilato in modo che le Banche e le Poste non codifichino il versamento come soggetto alla ritenuta.

In particolare, deve essere specificato nella motivazione del bonifico che il versamento è effettuato per l’acquisto di un  box o di un posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare. Non deve essere, invece, riportato il riferimento alle disposizioni agevolative e, qualora sia previsto dalla Banca, non deve essere compilato il relativo modulo.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che, se i fondi immobiliari hanno comunque subito la predetta ritenuta d’acconto, quest’ultima potrà essere richiesta all’Amministrazione finanziaria attraverso un’istanza di rimborso.

In alternativa, la ritenuta potrà essere utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del modello Unico Società di capitali 2011.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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