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Novità Irpef - Ires
17 Settembre 2011

Benefici fiscali per i lavoratori che rientrano in Italia: in un Provvedimento gli adempimenti del lavoratore e del sostituto d’imposta.

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Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011 sono state esposte le disposizioni di attuazione dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 238 del 30 dicembre 2010, in materia di benefici fiscali in favore dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia.

Nel Provvedimento, in particolare, è stato previsto che i lavoratori in possesso dei requisiti per usufruire dei benefici fiscali in questione devono presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro tre mesi dall’assunzione. Per l’anno 2011, il termine per la presentazione della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del Provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, indicato specificamente gli elementi che devono essere inseriti nella richiesta.

Riguardo ai sostituti d’imposta, questi dovranno operare le ritenute sulla parte imponibile, ridotta al 20 % per le lavoratrici ed al 30 % per i lavoratori, delle somme corrisposte dal periodo di paga successivo alla data di ricevimento della richiesta del lavoratore.

Infine, le disposizioni in questione non saranno applicate nel caso in cui il lavoratore comunichi al proprio datore di lavoro il trasferimento all’estero della propria residenza o del proprio domicilio. In questo caso, infatti, vi sarà una decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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