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26 Aprile 2013

Associazioni e societa’ sportive dilettantistiche: tutte le regole da seguire in caso di opzione per il regime fiscale agevolato.

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Nella Circolare n. 9 del 24 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha indicato alcuni chiarimenti forniti in risposta ai quesiti posti dai rappresentanti del settore delle associazioni sportive dilettantistiche, con riferimento a diverse problematiche fiscali.

Le questioni poste all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate hanno riguardato, in particolare, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno manifestato l’opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991. Tale regime è destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale in misura non superiore a 250.000 Euro.

Nella Circolare del 24 aprile 2013, sono stati ricordati gli adempimenti contabili che devono essere osservati dagli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime fiscale della Legge n. 398 / 1991:

– devono versare trimestralmente l’Iva, mediante modello F24, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando eventualmente la compensazione;

– devono numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto, pur beneficiando dell’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;

– devono annotare, anche con un’unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio delle attività commerciali, relativo al mese precedente, nell’apposito modello previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997;

– devono annotare, nel modello suddetto, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

E’ stato, inoltre, ricordato che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime in questione sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, eccetto che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisivi e di trasmissione telefonica e per le prestazioni pubblicitarie.

In caso non venga tenuto regolarmente il modello destinato all’annotazione dei corrispettivi e degli altri proventi dell’attività commerciale, non è prevista la decadenza dai benefici fiscali, purché l’ente possegga tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa. L’ente dovrà, però, essere in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria la documentazione contabile, come le fatture, le ricevute, gli scontrini fiscali o altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Iva.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla Legge n. 398 del 1991 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 % ed aggiungendo l’importo intero delle plusvalenze patrimoniali.

Inoltre, l’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile, nei limiti di due eventi per anno e di un importo di 51.645,69 Euro, i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati attraverso raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per beneficiare di quest’ultima disposizione agevolativa, gli enti devono, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, redigere un apposito rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi.

I dati inseriti nel rendiconto devono essere comunque desumibili dalle risultanze della contabilità generale dell’ente.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata redazione del rendiconto suddetto non determina di per sé l’inapplicabilità della disposizione relativa all’esclusione dal reddito imponibile dei proventi realizzati, purché, in caso di eventuale controllo, sia possibile fornire la documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Riguardo ai proventi che non risultino dal rendiconto e riguardo ai quali non sia possibile produrre alcuna documentazione, questi verranno assoggettati a tassazione con applicazione del coefficiente di redditività pari al 3 %. Questi proventi, inoltre, concorreranno alla determinazione dell’importo di 250.000 Euro, il cui superamento determina la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla Legge n. 398 del 1991.

Infine, è stato ricordato, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, che la Legge n. 289 del 2002 prevede che le associazioni sportive dilettantistiche debbano avere uno statuto nel quale siano inserite determinate clausole al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro e la democraticità del sodalizio e di assicurare il rispetto degli altri principi indicati nella medesima Legge.

Il mancato rispetto di tale normativa comporta l‘impossibilità per gli enti sportivi dilettantistici di beneficiare del regime fiscale agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità di convocazione e di verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, degli indici rilevanti al fine di desumere la natura associativa dell’ente e l’effettivo carattere democratico del sodalizio.

Però, qualora vengano adottate delle modalità di convocazione delle assemblee diverse da quelle più tradizionali o qualora occasionalmente non vengano indicati tutti i nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, non si determina automaticamente la decadenza dai benefici fiscali. Occorre, infatti, valutare globalmente le modalità secondo le quali opera l’associazione e verificare se vengono posti in essere dei comportamenti che permettono il raggiungimento delle medesime finalità.

Gli elementi che rilevano ai fini della verifica della democraticità dell’associazione sono:

– la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni dell’assemblea e delle decisioni degli organi sociali;

– la presenza di diverse quote associative con corrispondenti diverse posizioni dei soci in termini di diritti e prerogative;

l’esercizio limitato del diritto di voto nell’ambito di deliberazioni relative all’approvazione del bilancio, alle modifiche dello statuto, all’approvazione dei regolamenti, alla nomina di cariche elettive, ecc.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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