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Novità Irpef - Ires
3 Novembre 2012

Assicurazioni estere operanti in Italia: nuove regole fiscali.

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Nella Circolare n. 41 del 31 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della nuova normativa applicabile alle assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Si tratta dell’articolo 68 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, che ha apportato delle modifiche alla disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.

Nella Circolare è stato ricordato il regime fiscale previgente, che già prevedeva l’applicazione, alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, di un regime fiscale analogo a quello applicato alle polizze emesse dalle imprese di assicurazione residenti in Italia.

La novità introdotta dal suddetto articolo 68 riguarda l’obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti attraverso i quali vengono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione. Viene ad ampliarsi l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per i capitali corrisposti in dipendenza dei contratti assicurativi. L’obbligo di sostituzione tributaria riguarda ora anche i contratti stipulati da soggetti residenti, non esercenti attività d’impresa, con le compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se l’imposta sostitutiva non è già applicata, previa opzione, direttamente dalle compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse.

In particolare, i sostituti d’imposta (banche e società fiduciarie) devono applicare l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa quando gestiscono o hanno in amministrazione la polizza assicurativa o quando intervengono direttamente nella riscossione dei capitali in qualità di intermediari incaricati dal contribuente o dall’impresa estera.

Tale obbligo di sostituzione ha avuto effetto a partire dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).

Nella Circolare è precisato che l’intermediario, per conoscere la base imponibile alla quale applicare l’imposta, deve ricevere dal contribuente tutta la documentazione necessaria e, in particolare, la documentazione dalla quale risultino i diversi dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta, come l’importo dei premi versati, la durata della polizza, la data di stipula del contratto di assicurazione.

Il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione.

Altra novità introdotta dall’articolo 68 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 è quella dell’applicazione dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita anche da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, qualora non sia la compagnia medesima a provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.

L’imposta deve essere versata dagli intermediari nella misura dello 0,35 % del valore dei contratti di assicurazione.

Per determinare l’imposta, gli intermediari dovranno tenere conto del valore della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno, senza considerare le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell’imposta.

Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e gli intermediari dovranno indicare i dati dei versamenti effettuati in ogni periodo d’imposta nel modello 770.

Nella Circolare è precisato che, qualora gli intermediari non ricevano dai contribuenti la provvista necessaria per poter versare l’imposta sul valore dei contratti assicurativi, dovranno essi stessi provvedere a segnalare all’Amministrazione finanziaria i nominativi dei contraenti nei cui confronti non è stato possibile applicare l’imposta. La segnalazione in questione deve essere effettuata nel modello 770, a partire da quello relativo al 2012.

Nei confronti di questi soggetti, l’imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e tale iscrizione a ruolo riguarderà non solo l’imposta ed i relativi interessi, ma anche la sanzione.


Per il periodo d’imposta coincidente con il 2011, che è anche il primo periodo per il quale è previsto il versamento dell’imposta in questione, il relativo versamento deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012.

Gli intermediari devono applicare l’imposta sul valore della polizza con riferimento alle polizze esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Non devono, invece, applicare l’imposta relativamente alle polizze che sono state totalmente liquidate nel corso del 2012, fino al 16 novembre.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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