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Novità Irpef - Ires
21 Maggio 2011

Assegni di mantenimento: deducibili nella sola misura prevista da provvedimenti giudiziali.

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10323 del 10 maggio 2011, ha pienamente affermato il principio secondo il quale gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche, ai fini dell’applicazione dell’Irpef, nella sola misura nella quale risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, così come affermato espressamente dall’articolo 10, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986.

Non può, quindi, ritenersi legittima la decisione con la quale si riconosce la deducibilità dell’intera somma concordata dai coniugi, senza aver attivato il procedimento camerale per la modifica dell’assegno di mantenimento in aumento rispetto all’ammontare stabilito in una remota sentenza giudiziale.

Nella Sentenza in questione, è stato ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale riguardo al fatto che la detraibilità non è, secondo la Costituzione, necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino.
La Corte costituzionale, ancora, aveva riconosciuto, sia pur con riferimento alla deducibilità dal reddito imponibile degli assegni alimentari, che la deduzione di essi, limitata alla misura risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri deducibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’amministrazione finanziaria.

Secondo la Suprema Corte queste considerazioni possono essere estese integralmente agli assegni periodici per il mantenimento del coniuge, anch’essi deducibili esclusivamente nella misura nella quale risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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