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Novità Irpef - Ires
26 Novembre 2011

Affrancamento di avviamenti ed attivita’ immateriali riferibili a maggiori valori contabili di partecipazioni di controllo acquisite a seguito di operazioni straordinarie o traslative: le nuove regole.

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Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011 sono state definite le modalità di attuazione del regime di riconoscimento dei maggiori valori civilistici, introdotto dalla Manovra economica di luglio (Decreto Legge n. 98 del 2011). In particolare, la Manovra ha previsto la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, se riferiti a maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative (operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda, cessione d’azienda o di partecipazioni, conferimento di partecipazioni di controllo e scambio di partecipazioni).

Il regime in questione riguarda le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali. Nel Provvedimento sono state individuate tutte le ipotesi specifiche di applicazione dell’imposta sostitutiva: si tratta di ipotesi riferibili, appunto, a soggetti che hanno iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa.

Per poter ottenere l’applicazione dell’imposta sostitutiva, i soggetti devono far parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a seguito di una delle operazioni suddette, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali.

Nel Provvedimento sono stati individuati anche i diversi criteri di determinazione della base imponibile da assoggettare al regime dell’imposta sostitutiva.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione in favore dell’imposta sostitutiva, può essere effettuata una deduzione del valore affrancato dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali, in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione in conto economico, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

Il versamento dell’imposta a debito deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011.

Nel Provvedimento è stato precisato che, in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap relative al periodo d’imposta in corso al 30 novembre 2011, devono essere indicati gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali suscettibili di affrancamento. Inoltre, tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione del regime dell’imposta sostitutiva devono essere evidenziati in un apposito documento extracontabile da esibire, su richiesta, all’ufficio competente.

Riguardo all’ambito temporale di applicazione dell’imposta sostitutiva, è stato specificato che il regime riguarda le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, prendendo in considerazione i valori residui di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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