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Novità Irpef - Ires
6 Aprile 2013

Acquisto ed installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica: e’ possibile beneficiare delle detrazione fiscale del 36 percento.

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Nella Risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito all’applicabilità della detrazione fiscale del 36 %, prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Si ricorda che l’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dal Decreto Legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nell’ambito della lett. h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR.

Riguardo alla documentazione da conservare, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la posizione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo il quale è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’acquisto e l’installazione dell’impianto a servizio dell’edificio residenziale e non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Ma l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in proposito, che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia o, nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ricordato che, per beneficiare della detrazione fiscale, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e, quindi, l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

La possibilità di beneficiare della detrazione è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia elettrica prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso in cui l’impianto abbia una potenza superiore a 20 kw o, pur avendo una potenza inferiore, non sia posto a servizio dell’abitazione.

Infine, è stato ricordato che, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013, relative agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione è stata elevata al 50 % ed il limite di spesa è stato portato a 96.000 Euro, invece di 48.000 Euro.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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