La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11622 del 15 maggio 2013, ha rigettato i ricorsi proposti da una società in nome collettivo, che gestiva un’attività di ristorazione, e dalle due socie che ne facevano parte, nei confronti delle pronunce della Commissione Tributaria Regionale con la quale erano stati accolti gli appelli dell’Agenzia delle Entrate. In primo grado, invece, le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale erano state favorevoli alle contribuenti.
La questione riguardava degli avvisi di accertamento emessi per maggiori ricavi societari, ai fini Irap ed Iva, e per i relativi maggiori redditi da partecipazione sociale, ai fini Irpef.
Il fisco aveva emesso gli avvisi di accertamento sulla base di una ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi, operata avendo riguardo ai consumi di caffé e di acqua minerale.
I Giudici d’appello avevano riconosciuto la legittimità della ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria. I dati di riferimento erano, infatti, plausibili e portavano a conclusioni favorevoli alla parte contribuente, dal momento che non tutti i commensali consumano caffé ed acqua minerale. Inoltre, il dato oggettivamente riduttivo rispetto alla realtà assorbiva il rilievo dell’eventuale consumo diretto da parte dei soci, dei camerieri e dei cuochi.
I soggetti interessati, poi, non avevano offerto nessuna prova contraria, se non il dato dell’esistenza di alcune fatture per il lavaggio di tovaglioli.
Le contribuenti avevano lamentato che i Giudici d’appello, pur essendo disponibili altri indicatori di consumo più corrispondenti all’attività di ristorazione, come i dati obiettivi relativi al lavaggio dei tovaglioli, avevano dato credito ad indicatori, come il consumo di caffé ed acqua minerale, più corrispondenti all’attività di bar che a quella di ristorante, e comunque non esaustivi.
La Suprema Corte non ha ritenuto corrette le censure mosse dalle contribuenti. In particolare, la Corte ha affermato che nell’accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa, sia induttivo in materia di Iva, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione anche sulla base del solo consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non indispensabile, nelle consumazioni effettuate.
Ancora, la Cassazione ha riconosciuto che, riguardo al settore della ristorazione, non vi sia un indicatore “principe” per la ricostruzione presuntiva dei ricavi. Gli indici rivelatori possono variare da caso a caso ed è compito del Fisco, prima, e del Giudice tributario di merito, poi, di cogliere i peculiari collegamenti che siano adeguati alla singola fattispecie concreta.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.