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Novità Irpef - Ires
2 Novembre 2013

Accertamento in base agli studi di settore: e’ valido anche se non si considera che l’attivita’ commerciale e’ svolta in un quartiere periferico e di persone non abbienti.

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La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 24364 del 29 ottobre 2013, ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso proposto dal contribuente.

Questi aveva sostenuto che la Commissione Tributaria Regionale non aveva correttamente considerato i parametri applicati dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento. Tali parametri erano astratti e avrebbero, invece, dovuto essere contemperati dalle effettive condizioni nelle quali veniva svolta l’attività del contribuente (attività di commerciante di orologi, gioielli ed articoli di argenteria). L’attività veniva, in particolare, svolta in un quartiere periferico e di persone non abbienti.

La Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore, come nel caso di specie. In quest’ultimo caso, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su uno degli elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

In tema di accertamento tributario, ciò che rileva, conferma la Corte di Cassazione, è che vi sia uno scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore che testimoni una “grave incongruenza“. E nel caso di specie, il divario con quanto indicato in dichiarazione era “abbastanza rilevante”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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