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26 Febbraio 2011

Accertamento fondato sugli studi di settore: se ci sono contestazioni, l’Agenzia deve indicare e provare le ragioni per le quali le ha disattese.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3923 del 17 febbraio 2011, ha affermato, riguardo agli studi di settore, che le relative risultanze rivelano dei valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico induttivo, ma, qualora siano contestati dal contribuente sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo. Ciò almeno che non siano confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento.

E’ necessario, afferma ancora la Suprema Corte, che ci sia un contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e contenuti, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame. La motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Inoltre, l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, oggetto di prova da parte dell’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, il quale non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella quale era stato riconosciuto come legittimo l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria fondato esclusivamente su dati parametrici ricavati dallo studio di settore, specificamente contestati dal contribuente e non altrimenti asseverati dall’Agenzia.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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