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Novità Irpef - Ires
30 Novembre 2013

Accertamento di un’operazione di trasformazione societaria elusiva: effetti soltanto sul piano fiscale.

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Nella Risoluzione n. 84 del 27 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello in merito ad un’operazione di ristrutturazione societaria giudicata come elusiva dall’Amministrazione finanziaria e dalla quale avevano avuto origine degli avvisi di accertamento ai fini Ires ed Irap.

In particolare, la società istante, nell’ambito della contestata operazione, era stata trasformata da società a responsabilità limitata a società semplice. L’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto gli effetti fiscali della trasformazione ed aveva applicato il regime tributario delle società di capitali e non quello delle società semplici.

La società istante chiedeva chiarimenti riguardo agli effetti fiscali che sarebbero potuti derivare dalla trasformazione della società di nuovo in società a responsabilità limitata, ma anche dalla conservazione della forma giuridica della società semplice.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’accertamento del carattere elusivo di un’operazione non comporta contestazioni riguardo alla validità, in termini civilistici, degli atti posti in essere dal contribuente, ma ha una valenza esclusivamente sul piano fiscale, determinando il disconoscimento di vantaggi fiscali e la richiesta di versamento della maggiore imposta dovuta.

In più, gli atti posti in essere dal contribuente divengono inopponibili nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ma tale inopponibilità determina un’inefficacia relativa e non di portata generale. Gli atti contestati, infatti, mantengono piena rilevanza effettuale sotto tutti gli altri profili tributari diversi da quelli che riguardano il fenomeno elusivo, ad esempio, per quanto riguarda le imposte indirette.

Nel caso dell’operazione di trasformazione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, la società istante, pur essendo tenuta a versare l’imposta oggetto di accertamento come se fosse una società a responsabilità limitata, rimane soggettivamente una società semplice.

Se la società istante volesse mantenere la forma della società semplice, dovrebbe comunque determinare il reddito imponibile secondo le regole proprie delle società a responsabilità limitata, utilizzando i relativi modelli (modello Unico SC).

La società istante deve, inoltre, provvedere alla tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Non può, però, optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, né aderire alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, in quanto si tratta di regimi che non possono essere applicati ad una società semplice.

Qualora, invece, l’istante intendesse trasformare la società semplice di nuovo in una società a responsabilità limitata, la trasformazione avverrebbe in neutralità fiscale, senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti e senza generare due periodi di imposta distinti nello stesso esercizio.

Riguardo alle imposte indirette, l’operazione di trasformazione dovrebbe essere considerata come fuori campo di applicazione dell’Iva, per carenza del requisito soggettivo dell’imposta. Non essendo soggetta ad Iva, l’operazione di trasformazione dovrebbe essere assoggettata all’imposta di registro nella misura fissa di 168 Euro.

Infine, nel caso in cui il patrimonio della società trasformanda comprenda dei beni immobili, l’atto di trasformazione non comporterebbe né il trasferimento della proprietà dei beni, né la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. Quindi, le imposte ipotecarie e catastale sarebbero dovute nella misura fissa di 168 Euro.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, a prescindere da una nuova trasformazione in società a responsabilità limitata, il valore fiscale del patrimonio di proprietà dovrà essere determinato riducendo il valore fiscale originario, esistente alla data della prima trasformazione, dell’ammontare degli ammortamenti fiscali riconosciuti in deduzione dal reddito imponibile accertato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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