La finanziaria del 2007, ha apportato rilevanti modifiche al regime immobiliare. L’acquisto della 1° casa è disciplianto da un regime agevolato.
Le agevolazioni si applicano agli acquisti a titolo oneroso. La condizione necessaria per fruire delle agevolazioni sono le seguenti:
1) l’abitazione trasferita non deve essere di lusso;
2) l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia la sua residenza, o svolga la sua atitività lavorativa;
3) l’acquirente nell’atto di acquisto deve dichiarare di non essere titolare del diritto di proprietà di un’altra abitazione nella nazione, della quale egli abbia beneficiato di tale agevolazione.
L’agevolazione si applica anche alle pertinenze (box, cantine, posti auto).
Sussistendo i requisiti necessari per godere dell’agevolazione si potranno avere le seguenti soluzionoi:
a) se la cessione è effettuata da una impresa costruttrice e la vendita si conclude entro 4 anni dalla costruzione, si applica l’aliquota Iva ridotta al 4% e l’imposta di registro (più imposte ipotecarie e catastali) sono dovute in misura fissa 168,00 euro ciascuna. Se, invece, la cessione è effettuata da soggetti diversi dai precedenti, oppure dalla impresa costruttrice oltre i 4 anni dalla costruzione, l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3% e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (168,00 euro ciascuna).
b) Se la vendita è effettuata da un soggetto privato, l’agevolazione spetta ai fini dell’imposta di registro, che verrà applicata in misura ridotta del 3% (più imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, 168,00 euro ciascuna).
Occorre tener presente, inoltre che, pena la perdita delle agevolazioni, per cinque anni l’immobile non può essere venduto salvo il caso di riacquisto di altro immobile
Infine, i requisiti sopra enunciati vanno dichiarati per atto pubblico di fronte al notaio.