Se un immobile non è iscritto in catasto, oppure se è iscritto, è in attesa dell’attribuzione della rendita catastale definitiva, deve essere dichiarato in base ad una rendita “presuntaâ€, cioè una rendita desunta per comparazione con quella di immobili simili aventi caratteristiche analoghe a quello oggetto della dichiarazione.
La rendita presunta indicata dal contribuente per la denuncia in catasto di un’unità immobiliare nuova o per la variazione di una già censita diventa automaticamente definitiva se non viene rettificata dal catasto entro un anno.
La rendita definitiva, tale per avvenuto classamento oppure a seguito del trascorrere di un anno senza che la rendita presunta sia stata rettificata, ha efficacia dalla data di richiesta di accatastamento.
Ai fini Ici, è irrilevante la data di accatastamento: l’imposta deve essere calcolata e versata anche in presenza di un rendita catastale presunta.
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– Ici
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– Imposta comunale sugli immobili